Sono sempre legittime le multe rilevate dagli autovelox?
Facciamo un pò di chiarezza.
Una multa per eccesso di velocità rilevato mediante autovelox non è automaticamente valida né automaticamente illegittima. La regolarità dell’accertamento dipende da una serie di condizioni: il dispositivo deve essere idoneo all’uso previsto, correttamente identificato, sottoposto alle verifiche richieste, utilizzato nel rispetto delle modalità previste e collocato in una postazione adeguatamente presegnalata.
Il profilo oggi più discusso riguarda la differenza tra omologazione e approvazione dell’apparecchio. La giurisprudenza prevalente, soprattutto dopo alcune recenti pronunce della Corte di cassazione, ritiene che per le apparecchiature destinate alla rilevazione della velocità la sola approvazione ministeriale non sia sufficiente: l’articolo 142, comma 6, del Codice della strada richiede infatti apparecchiature “debitamente omologate” come fonte di prova.
La disciplina deve tuttavia essere applicata al singolo verbale e alla documentazione concreta relativa al dispositivo utilizzato. Non basta, quindi, sapere che il Comune impiega un determinato modello di autovelox: occorre verificare quale atto ministeriale riguardi proprio quell’apparecchio e quale fosse la sua situazione alla data dell’infrazione.
Omologazione e approvazione: qual è la differenza?
L’omologazione comporta una verifica tecnica della rispondenza del prototipo alle caratteristiche e alle prescrizioni previste dalla normativa. La procedura è diretta a garantire che il modello possieda i requisiti di precisione, affidabilità e funzionalità necessari per l’uso al quale è destinato.
L’approvazione consiste, invece, nella verifica della conformità del prototipo alle caratteristiche richieste nei casi in cui non siano già fissate dal regolamento specifiche caratteristiche fondamentali. Si tratta, quindi, di un procedimento diverso, che non può essere automaticamente considerato equivalente all’omologazione.
La distinzione assume rilievo perché l’articolo 142, comma 6, del Codice della strada attribuisce valore di fonte di prova alle risultanze delle apparecchiature “debitamente omologate”. La seconda sezione della Cassazione civile con decisione n. 10505 del 2024 “l’approvazione dello strumento elettronico di misurazione della velocità dei veicoli non può considerarsi equipollente alla sua omologazione (nella specie, è stata confermata la pronuncia di merito che aveva considerato illegittimo l’accertamento della velocità per mezzo di un apparecchio assoggettato a regolare approvazione, ma non omologato)”, ha avviato l’orientamento secondo cui l’approvazione non può sostituire l’omologazione; tale indirizzo è stato richiamato anche dalla pronuncia della Cassazione civile n. 26521 del 2025.
Seppur anche le decisioni di merito più recenti abbiano generalmente seguito questa impostazione., esistono alcuni contrasti nella giurisprudenza di merito.
Il Tribunale civile di Bologna, sentenza n. 2597 del 2026, ha ritenuto, in una diversa decisione, che per alcuni accertamenti automatici approvazione e omologazione potessero essere considerate equivalenti, valorizzando il coordinamento tra l’articolo 142, l’articolo 201 del Codice della strada e la disciplina dei dispositivi automatici. Per l’automobilista, dunque, è importante verificare la giurisprudenza applicata dal giudice competente e la documentazione specifica del caso.
Quando la sola approvazione può essere contestata?
Se il Comune produce soltanto un decreto di approvazione e non dimostra l’esistenza di un provvedimento di omologazione riferibile al modello utilizzato, il destinatario può contestare l’efficacia probatoria della rilevazione.
Secondo l’orientamento prevalente, la carenza non viene superata dal fatto che:
- l’apparecchio sia stato regolarmente acquistato dal Comune;
- il verbale utilizzi la parola “omologato” senza indicare il relativo decreto;
- il dispositivo sia stato sottoposto a taratura;
- l’apparecchio abbia prodotto una fotografia del veicolo;
- una circolare amministrativa abbia affermato l’equivalenza tra approvazione e omologazione.
L’omologazione riguarda l’idoneità originaria del modello mentre la taratura e le verifiche periodiche riguardano invece il funzionamento del singolo apparecchio nel tempo.
Per effetto della Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 2015, le apparecchiature utilizzate per accertare la velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. La giurisprudenza ha ritenuto necessario che la taratura venga ripetuta con cadenza almeno annuale.
La taratura, tuttavia, non sostituisce l’omologazione.
Un autovelox può essere perfettamente tarato alla data del controllo e, secondo l’orientamento prevalente, restare comunque privo del requisito necessario se risulta soltanto approvato e non omologato.
Per quanto riguarda, infine, la segnalazione e visibilità della postazione, l’articolo 201 del Codice della strada disciplina i casi nei quali la contestazione immediata non sia necessaria, compresi gli accertamenti eseguiti mediante apparecchiature di rilevamento. L’articolo 142 richiede inoltre che le postazioni di controllo della velocità siano preventivamente segnalate e visibili.
Prima di contestare una multa è quindi opportuno verificare:
- se il cartello fosse presente prima della postazione;
- se fosse visibile e leggibile per il conducente;
- se la distanza e la collocazione fossero idonee ad avvisare del controllo;
- se l’apparecchio fosse concretamente visibile;
- se la postazione indicata nel verbale corrisponda a quella effettiva;
- se vi fossero ostacoli, curve, vegetazione o altri elementi tali da impedire la percezione del controllo.
In conclusione, le multe rilevate dagli autovelox sono valide quando il controllo è stato eseguito con un apparecchio idoneo, correttamente verificato e utilizzato nel rispetto delle regole sulla segnalazione, sulla taratura e sulla documentazione dell’accertamento.
Il punto più delicato, lo ribadiamo, è la distinzione tra approvazione e omologazione. L’orientamento oggi prevalente ritiene che, per gli apparecchi destinati al controllo della velocità, la sola approvazione non sia sufficiente a conferire efficacia probatoria alla rilevazione. Esiste tuttavia qualche pronuncia di merito difforme: per questo la valutazione deve essere condotta sul verbale concreto, sugli atti tecnici e sull’orientamento del giudice competente.
Prima di pagare è pertanto consigliabile verificare la tempestività della notifica, il modello dell’apparecchio, il titolo ministeriale, la taratura, le verifiche periodiche, la segnalazione della postazione, il limite applicato e la corretta identificazione del veicolo.