SOVRAINDEBITAMENTO E CRISI D’IMPRESA
Se stai leggendo questa pagina, probabilmente stai attraversando un momento complesso in cui la pressione dei debiti – che siano verso il fisco, le banche o i fornitori – sembra toglierti il respiro. Come imprenditore, comprendiamo profondamente il peso che senti sulle tue spalle: responsabilità verso l’azienda, i tuoi collaboratori e la tua famiglia.
Se ti trovi nella difficile situazione del sovraindebitamento, la prima domanda che ti poni è “cosa faccio adesso?” e “a chi posso chiedere aiuto?”. La gestione di una situazione debitoria richiede organizzazione e pianificazione. Non sapere come estinguere i debiti può causare stress e impedirti di prendere decisioni chiare sulla tua vita o la tua azienda.
Ma vogliamo subito rassicurarti: puoi scegliere di non affrontare tutto questo da solo. La buona notizia è che esistono soluzioni concrete per uscire dal tunnel del sovraindebitamento e tornare a respirare.
La nostra consulenza di Sovraindebitamento è un servizio studiato proprio per aiutarti a comprendere chiaramente lo stato attuale della tua azienda, individuare i punti critici e tracciare insieme un percorso di risanamento realistico e sostenibile.
Le opportunità offerte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ti consentono di avere, già oggi, strumenti concreti per intervenire tempestivamente, evitando che la situazione peggiori ulteriormente.
In queste situazioni le cose potrebbero solo aggravarsi: oggi è il momento di agire, con lucidità e determinazione.
Il sovraindebitamento, disciplinato dal Nuovo Codice della Crisi di Impresa, in vigore dal 15.07.2022, e regolamentato dalla Legge n. 155/2017, aggiornata al DL n. 83/2022, viene definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. In altre parole, si rivolge a coloro che non sono più in grado di rispettare il piano dei propri pagamenti (ad esempio, rate del mutuo, finanziamenti, imposte e tributi ecc.) per un determinato periodo o per sempre.
Essere sovraindebitati, quindi, significa non essere in grado di adempiere regolarmente al pagamento dei debiti contratti nel corso del tempo, tenendo in considerazione anche le spese mensili necessarie per vivere (viveri, utenze, medicinali ecc.). La legge è rivolta a tutti i soggetti non fallibili, ovvero consumatori e famiglie che non riescono a far fronte ai debiti accumulati, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, le associazioni d’impresa e le società semplici, gli enti non commerciali (come associazioni di volontariato o sportive, le onlus), imprenditori agricoli, start-up innovative, piccoli imprenditori commerciali.
Qualora il cittadino rientri in una delle categorie sopra citate, ma abbia riportato condanne definitive “per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni” – come, ad esempio “delitti contro il patrimonio” – non potrà usufruire della legge stessa. A tal proposito, l’istanza si compone di una serie di documenti, tra cui la “relazione particolareggiata della cause e delle circostanze che hanno condotto all’indebitamento”: il richiedente dovrà essere meritevole.
Tutte le categorie citate possono beneficiare della parziale esdebitazione, cioè la cancellazione di una parte dei debiti accumulati: il Tribunale, al termine della procedura di gestione della crisi da Sovraindebitamento, dichiara d’ufficio inesigibili (da parte dei creditori) una parte delle somme (crediti) non pagate. Questo significa anche che la procedura, escludendo situazioni eccezionali, prevede che una parte del proprio debito totale (quella non cancellata) venga corrisposta ai creditori (in percentuali differenti),tramite un piano di rateizzazione che tiene in considerazione quanto il cittadino (creditore) può offrire, sulla base delle spese mensili necessarie al proprio sostentamento, compresa la famiglia.
Le procedure che prevede la Gestione della Crisi sono 3:
- Il piano del Consumatore.
È riservato al Consumatore che abbia contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale svolta (ad esempio se hai acquistato una casa o un’auto, ma non un ufficio o un camion) o abbia rilasciato fidejussioni per parenti. Non è richiesto il consenso dei creditori e viene concesso dal Giudice, accertata la mancanza di colpa grave del debitore, della sua malafede, o di un suo comportamento fraudolento. - L’accordo di Ristrutturazione.
Questa procedura prevede l’accordo con i creditori aventi diritto al voto (nello specifico sono quelli cha non vantano particolari privilegi sui beni del debitore, ad esempio la banca con cui è stato contratto il mutuo per l’acquisto della casa non è un soggetto avente diritto al voto perchéha un privilegio sull’immobile).
Ovviamente nella proposta oggetto dell’approvazione da parte dei creditori deve essere indicata la percentuale di soddisfacimento ai creditori e le relative tempistiche di pagamento. - La liquidazione del patrimonio.
Può essere chiesta direttamente dal debitore, oppure essere successiva ad una delle altre due soluzioni (piano del Consumatore o accordo di Ristrutturazione). La liquidazione del patrimonio comprende tutti i beni di proprietà (ad eccezione di quelli che servono all’esercizio del lavoro che produce reddito per il sostentamento della famiglia e quelli che per legge sono impignorabili, ad esempio: beni di famiglia – vestiti, stoviglie, elettrodomestici – fondamentali per il diritto alla vita e alla dignità, la casa – se unico immobile di proprietà del debitore, accatastato come abitazione civile – in cui si ha la residenza, l’automobile o il veicolo utile allo svolgimento della professione lavorativa ecc).
Non esitare a contattare lo studio per ricevere un preventivo gratuito e non vincolante.