Andrea Mandolesi

Riforma difese d’ufficio

 

Come noto agli addetti ai lavori, il decreto legislativo n. 6 del 30/01/2015, ha previsto nuove e importanti modifiche in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio, a norma dell’articolo 16 della riforma forense (legge n. 247 del 31 dicembre 2012).

 

Le nuove disposizioni prevedono, innanzitutto, che l’elenco dei difensori d’ufficio, fino ad oggi gestito direttamente da ciascun consiglio dell’ordine circondariale, venga unificato su base nazionale attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al necessario periodico aggiornamento.

 

Infatti, al fine di assicurare la qualificazione professionale, vengono introdotti criteri decisamente più rigorosi per l’iscrizione all’elenco: sono richiesti dei veri e propri corsi di aggiornamento e un esame finale.

 

Ne deriva come non sia più prevista, diciamo finalmente, la possibilità per il “neo avvocato” di sperimentare sulla pelle altrui (quella dell’ignaro cliente) la propria capacità difensiva penale. Insomma, il “potere” di farsi le ossa pur non avendo ancora raggiunto quella esperienza “in udienza” che un simile compito dovrebbe invece certamente possedere.

 

Oggi, infatti, sarà necessario avere una pregressa esperienza professionale di almeno 5 anni in materia penale idonea a consentire l’iscrizione. Oppure, in alternativa, sarà richiesto il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, la cui regolamentazione attuativa è in via di completamento.

 

La riforma stabilisce, altresì, che il Consiglio nazionale forense provveda sulla richiesta d’iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell’ordine, e che, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, sia necessario presentare periodicamente la documentazione atta a dimostrare l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale da parte dell’iscritto.

 

Peraltro, al precipuo fine di assicurare l’idonea stabilità nell’esercizio della funzione, è previsto che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall’elenco prima di due anni dall’avvenuta iscrizione.

 

Da ultimo, si segnala che, in via transitoria, i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai locali consigli dell’ordine siano iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il mantenimento dell’iscrizione.

 

 

Di seguito il testo del decreto:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;

Visto, in particolare, l’articolo 16 della citata legge n. 247 del 2012 che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio, in base ai criteri direttivi rappresentati dalla previsione dei criteri e delle modalità di accesso a una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d’ufficio;

Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha emesso il relativo parere nella seduta del 20 giugno 2014;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2015;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Modifiche all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

1. All’articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l’elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio.

1-bis. L’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 e’ disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;

b) iscrizione all’albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. La domanda di inserimento nell’elenco nazionale di cui al comma 1 e’ presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

1-quater. Ai fini della permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio sono condizioni necessarie:

a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento;

b) l’esercizio continuativo di attivita’ nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.

1-quinquies. Il professionista iscritto nell’elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell’ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista e’ cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale.

1-sexies. I professionisti iscritti all’elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.».

Art. 2

Disposizione transitoria

1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio predisposti dai Consigli dell’ordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’elenco nazionale previsto dall’articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l’iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall’articolo 29, comma 1-quater, delle disposizioni medesime.

Art. 3

Modifiche all’articolo 97 del codice di procedura penale

1. Il comma 2 dell’articolo 97 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:

«2. Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 e’ individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorita’ giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimita’ alla sede del procedimento e della reperibilita’.».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 gennaio 2015.

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