Andrea Mandolesi

La sospensione del procedimento penale

La legge n. 67 del 28 aprile 2014 intitolata “Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2014, introduce rilevanti novità sotto il profilo dell’esecuzione delle pene.

La ratio del richiamato intervento legislativo è da individuarsi nella necessità, da un lato, di deflazionare il carico dei processi dibattimentali pendenti, dall’altro, di diminuire il flusso carcerario “in entrata” eventualmente derivante dalle esecuzioni delle pene detentive, prevedendo definizioni processuali alternative alla sentenza di condanna, che siano al contempo adeguate e proporzionate alla commissione di fatti penalmente rilevanti caratterizzati da contenuta offensività.

La nuova legge, mutuando l‘istituto della messa alla prova in campo minorile, introduce il nuovo istituto anche nei procedimenti a carico di soggetti maggiorenni per fatti commessi dopo il compimento della maggiore età. L’imputato, pertanto, potrà liberamente scegliere di definire la propria vicenda processuale con una pronuncia a sé favorevole, attraverso un percorso di messa alla prova.

In buona sostanza, l’imputato potrà chiedere, dopo l’esercizio dell’azione penale, la sospensione del procedimento con messa alla prova se si procede per reati punti con la sola pena pecuniaria ovvero per reati puniti con pena detentiva (sola o congiunta o alternativa a pena pecuniaria) non superiore nel massimo a quattro anni nonché per delitti di cui all’art. 550 comma 2 c.p.

Si badi bene, inoltre, come la richiesta di “messa alla prova” potrà essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio.

Peraltro, poiché l’ambito di ammissibilità della messa alla prova è determinato con riferimento al limite edittale della pena detentiva, oltre ai reati per i quali la legge prevede la competenza del tribunale in composizione monocratica, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è altresì ammessa per i reati puniti con pena edittale non superiore a quattro anni demandati alla competenza del giudice in composizione collegiale.

Ovviamente, la richiesta sarà altresì ammissibile nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

Oltre al limite edittale della pena, ulteriore condizione oggettiva prevista dalla legge si ricava dalla previsione contenuta nell’articolo 3 della legge, per il quale la sospensione non può essere concessa più di una volta: detta preclusione è quindi prevista a prescindere dall’esito positivo o non positivo della prova e la sua concreta operatività è ovviamente subordinata alla reale circolazione del relativo dato.

Per quanto concerne, invece, i requisiti soggettivi, la legge in parola prevede che la sospensione non possa applicarsi a quei soggetti che siano stati dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali o per tendenza.

Non solo.

La normativa prevede, quale ulteriore condizione necessaria affinché possa disporsi la sospensione del processo, che il giudice possa, non solo valutare positivamente l’idoneità del programma trattamentale, ma anche che possa formulare, nei confronti dell’imputato un giudizio prognostico favorevole in ordine alla circostanza che lo stesso si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati, potendosi ritenere occasionale il fatto-reato per cui si procede.

La messa alla prova, secondo le previsioni di cui all’art. 168 bis, commi 2 e 3 c.p., comporta, in via obbligatoria:

1. la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché ove possibile il risarcimento del danno;

2. l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un preciso programma;

3. la prestazione di lavoro di pubblica utilità, da intendersi quale prestazione non retribuita da svolgersi per un tempo non inferiore a dieci giorni presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti, anche internazionali.

Da ultimo, per quanto riguarda gli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova, si osserva che, durante il periodo di sospensione, il corso della prescrizione del reato rimarrà sospeso.

Mentre, in caso di esito positivo della messa alla prova, si estingue il reato (ma non le sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.