Sgombriamo il campo da equivoci.
La rete non è una zona franca per la manifestazione del pensiero. Post, commenti, recensioni, video, blog, forum e condivisioni possono incidere sulla reputazione di persone fisiche, professionisti, imprese e istituzioni. La rapidità della pubblicazione, la possibilità di condivisione e la permanenza dei contenuti online aumentano la platea dei destinatari e possono aggravare le conseguenze di un’espressione illecita.
L’art. 595 del codice penale punisce chi, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui. La pena è più elevata quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e quando è recata con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, formula nella quale rientrano normalmente internet e i social network.
La pubblicazione su una bacheca o su un profilo social è considerata dalla giurisprudenza un mezzo potenzialmente idoneo a raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. Per questa ragione, il messaggio offensivo pubblicato online può integrare la forma aggravata della diffamazione anche quando il profilo non sia accessibile indistintamente a tutti, ma soltanto a contatti selezionati.
Peraltro, non è necessario che la persona offesa sia indicata con nome e cognome. È sufficiente che sia individuabile attraverso fotografie, riferimenti professionali, località, vicende personali o altri elementi riconoscibili dal pubblico di riferimento.
Neppure l’anonimato o l’uso di un account non riconducibile immediatamente all’autore elimina il rischio. La paternità del contenuto può essere ricostruita mediante la convergenza di indizi, quali il titolare del profilo, le fotografie, il movente, la conoscenza di dettagli riservati e la coincidenza con altri scritti o iniziative provenienti dalla stessa persona.
Il rischio principale per chi publica, senza adottare le necessarie cautele, è una querela per diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità. La qualificazione giuridica dipende dal contenuto della pubblicazione, dalla sua diffusione, dall’individuabilità della persona offesa e dal carattere concretamente lesivo dell’espressione.
La particolare diffusività del web può incidere anche sulla valutazione della gravità del fatto. La pena detentiva, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, richiede tuttavia una verifica specifica dell’eccezionale gravità della condotta, come nei casi di messaggi connotati da odio o incitamento alla violenza oppure di campagne di disinformazione gravemente lesive fondate sulla consapevole falsità degli addebiti.
La reiterazione dei post, la pubblicazione protratta nel tempo e la riproposizione dello stesso addebito su più canali possono amplificare la lesione e rendere meno plausibile la particolare tenuità del fatto.
Anche sotto il profilo civile, la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alle spese di giudizio.
Il danno reputazionale non è automaticamente risarcibile per il solo fatto che sia stata utilizzata un’espressione offensiva: deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, considerando la diffusione del contenuto, la gravità dell’offesa e la posizione personale o professionale della vittima.
La diffusione potenzialmente illimitata del social, la permanenza del contenuto, la sua indicizzazione sui motori di ricerca, la gravità dell’addebito e l’incidenza sulla reputazione professionale possono concorrere alla quantificazione del danno.
A seconda dei casi, inoltre, possono essere richieste misure riparatorie o di contenimento della diffusione, come la rimozione del contenuto, la rettifica, la pubblicazione di una sentenza o l’adozione di una nota correttiva. Non si tratta però di rimedi automatici: la loro ammissibilità e proporzionalità dipendono dal tipo di contenuto, dal contesto e dal bilanciamento tra reputazione e libertà di manifestazione del pensiero.
E’ quindi doveroso, prima di condividere un’accusa o una notizia negativa, risalire alla fonte originaria, controllare la documentazione disponibile e distinguere i fatti accertati dalle voci, dai commenti e dalle ricostruzioni non verificate.
Il semplice fatto che un’informazione sia già stata pubblicata da altri non esclude la responsabilità di chi la rilancia.
È quindi prudente conservare, per quanto possibile, la documentazione sulla quale si fonda l’affermazione: provvedimenti, atti pubblici, comunicati ufficiali, registrazioni lecite, fonti identificabili e data della verifica. La verifica deve essere tanto più accurata quanto maggiore è la capacità diffusiva del mezzo.
Non solo. È necessario indicare con chiarezza ciò che risulta da una fonte e ciò che costituisce una valutazione personale. Formule come “è un truffatore”, “ha commesso un reato” o “è corrotto” attribuiscono normalmente un fatto determinato e richiedono una base probatoria particolarmente solida. Se il fatto non è stato accertato, è preferibile non presentarlo come vero e non utilizzare formule insinuanti che producano lo stesso effetto comunicativo di un’accusa diretta.
La forma interrogativa non è sufficiente a neutralizzare il rischio. Una domanda retorica può insinuare un addebito con la stessa efficacia di un’affermazione, soprattutto quando il contesto orienta il lettore verso una conclusione negativa.
Ad buon conto, la critica dovrebbe riguardare comportamenti, decisioni, prodotti, atti o posizioni, non la dignità, l’identità o la vita privata della persona. Insulti, epiteti, allusioni alla moralità, minacce, linguaggio discriminatorio e inviti alla gogna aumentano sensibilmente il rischio di responsabilità.
Prima di pubblicare è opportuno rileggere il testo eliminando le espressioni che non aggiungono alcun contenuto informativo o argomentativo e che hanno la sola funzione di umiliare il destinatario.
Un messaggio destinato a un gruppo ristretto può essere condiviso, copiato o fotografato e raggiungere una platea più ampia. La scelta di un profilo “privato” non elimina quindi il rischio di diffamazione. Occorre inoltre considerare che la cancellazione successiva non impedisce necessariamente la conservazione del contenuto mediante screenshot, archivi, copie o rilanci.
La pubblicazione di fotografie, registrazioni, conversazioni private o dati personali può aggiungere ulteriori profili di responsabilità rispetto alla diffamazione. L’immagine di una persona non può essere esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti dalla legge o con pregiudizio al decoro e alla reputazione: art. 10 c.c..
È quindi opportuno valutare separatamente: l’interesse pubblico alla pubblicazione, la necessità dell’immagine o del dato, la pertinenza rispetto al tema, l’eventuale presenza di minori e l’esistenza di elementi eccedenti rispetto allo scopo informativo.
Come comportarsi se il contenuto fosse già stato pubblicato?
Se ci si accorge che un post o un commento può essere offensivo o inesatto, è opportuno valutare tempestivamente la rimozione, la correzione e una comunicazione proporzionata alla diffusione già raggiunta. La cancellazione non elimina automaticamente l’eventuale responsabilità, ma può impedire ulteriori condivisioni e ridurre la permanenza dell’offesa.
Non è consigliabile modificare retroattivamente il contenuto, cancellare conversazioni o alterare file con l’obiettivo di rendere più difficile la ricostruzione dei fatti. È invece opportuno conservare una copia fedele della pubblicazione, delle fonti utilizzate e delle eventuali correzioni effettuate, così da poter ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.
In presenza di una contestazione, di una richiesta formale di rimozione o di una querela, è preferibile non alimentare la polemica con ulteriori post e sottoporre immediatamente il materiale a un avvocato. Una risposta pubblica impulsiva può aggravare la diffusione, aggiungere nuove espressioni offensive o compromettere una possibile soluzione conciliativa.
Concludendo:
La regola pratica è sin troppo semplice: prima di pubblicare un contenuto riferito a una persona identificabile occorre verificare i fatti, separare informazione e opinione, mantenere il linguaggio pertinente e proporzionato e considerare che il messaggio potrà essere letto da una platea molto più ampia di quella inizialmente prevista.
Il diritto di critica tutela anche il dissenso energico, ma non copre la falsificazione dei fatti, l’insinuazione priva di base, la gogna digitale e l’attacco personale. La prudenza non richiede di rinunciare alla libertà di parola: richiede di esercitarla con un metodo verificabile, soprattutto quando la pubblicazione riguarda accuse di illecito, reputazione professionale, vita privata o persone facilmente riconoscibili.