Andrea Mandolesi

Le nuove regole sulla strada

 

La nuova normativa in materia di sicurezza stradale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.7.2010, ha, come certamente noto, il precipuo scopo di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza dei cittadini sulle strade, sia attraverso l’aggravamento delle sanzioni per violazioni delle norme del codice, sia mediante disposizioni volte alla prevenzione ed all’incremento della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. Le rilevanti modifiche del Codice della Strada, ad eccezione di quelle per cui è stata prevista l’entrata in vigore differita nel tempo, sono entrate in vigore il 13 agosto 2010.

 

Vediamo, allora, quali sono alcune di queste novità.

 

1) Guida di ciclomotori

Le disposizioni degli articoli 14 e 28 della Legge 120/2010 prevedono un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio per i conducenti dei quadricicli leggeri (c.d. minicar) e degli altri ciclomotori che tengono condotte di guida scorrette. In particolare, l’art. 14 della L. 120/2010, intervenendo sull’articolo 97 C.d.S., ha aumentato le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore alterato ovvero munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili. L’art. 28 della L.120/2010, modificando l’articolo 172 C.d.S., ha esteso al conducente e al passeggero di quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa (c.d. minicar), l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. Detta nuova disposizione si applica solo ai soggetti a bordo di tali veicoli, dotati sin dall’ origine di cinture di sicurezza secondo le prescrizioni di cui alla direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002. L’art. 29 della L.12012010, che interviene sull’articolo 173 C.d.S., ha stabilito che i conducenti di ciclomotori per i quali, al momento del rilascio del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, siano previsti adattamenti o protesi, debbano farne uso durante la guida, estendendo ad essi le sanzioni già previste per i conducenti di veicoli con simili prescrizioni iscritte sulla patente di guida.

 

2) Guida in stato di ebbrezza

Anche in materia di guida sotto l’effetto di bevande alcoliche, come prevedibile, sono state introdotte importante novità. L’art. 33 della L. 120/2010 ha innanzitutto previsto una nuova fattispecie che punisce chi guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 bis C.d.S) da parte di alcune categorie di conducenti, considerate più esposte a rischio d’incidente. Per tale scopo, è stato introdotto il nuovo articolo 186 bis, comma 1, C.d.S. che sancisce il principio secondo cui ad alcune categorie di conducenti è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche, qualunque sia il tasso alcolemico riscontrato (quindi anche inferiore al limite “standard” di 0,5 g/l). In particolare, questa nuova previsione riguarda: giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;
neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B; conducenti che esercitino di professione l’attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;
coloro che guidino veicoli “particolari“, come quelli con massa superiore a 3,5 tonnellate, gli autobus e gli altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all’articolo 56, comma 4, C.d. S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di kg 3.500. In tutti i casi sopra richiamati, il controllo del tasso alcolemico potrà essere compiuto secondo le procedure e con gli strumenti indicati dall’articolo 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S.. Nelle more della fornitura di strumenti precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 g/l, i controlli etilometrici nei riguardi dei conducenti che appartengono alle categorie di cui all’art. 186 bis, comma 1, C.d.S. saranno effettuati utilizzando gli etilometri in dotazione. Sarà necessario, però, che al termine della prima prova, che rileva e quantifica la presenza di alcol nell’aria espirata, si proceda a due prove successive con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni già oggi in vigore per l’impiego dell’etilometro a fini di raccolta della prova (ovvero, quelle che tra l’altro prevedono debba intercorrere un intervallo minimo di 5 min. tra una prova e l’altra). La conduzione di un veicolo, da parte di uno dei soggetti indicati e dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l, costituisce illecito amministrativo e comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da €. 155,00 a €. 624,00 (art.l86 bis, comma 2, C.d.S.). La stessa sanzione sarà raddoppiata nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale. In questi casi, non è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie mentre è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Inoltre, il veicolo condotto da uno dei soggetti indicati, se riscontrati alla guida con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, non viene sottratto alla disponibilità del conducente. Altre novità riguardano il caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per i conducenti di cui all’articolo 186 bis C.d.S. Il rifiuto è punito è punito con le sanzioni penali di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (che prevede l’ammenda da €. 1.500,00 a €. 6.000,00, arresto da sei mesi ad un anno), aumentate da un terzo alla metà, nonché con la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Diversamente da quanto previsto per tutti gli altri conducenti che rifiutino l’accertamento alcolimetrico (art. 186, comma 7, C.d.S.), qualora la confisca non possa essere applicata perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida viene raddoppiata. Anche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S, il Prefetto, con l’ordinanza con cui applica la sospensione provvisoria della patente ai sensi dell’art. 223 C.d.S., dispone l’obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, secondo le prescrizioni del comma 8 dell’art. 186 C.d.S. Da ultimo, è bene sottolineare come il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cui all’art.186 bis C.d.S. non determini alcuna decurtazione di punti dalla patente di guida. Altra importante novità riguarda il divieto di conseguire la patente per i conducenti minorenni trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, ferma restando la loro irresponsabilità per gli illeciti amministrativi correlati alla violazione degli artt. 186 bis ed 186 comma 1, lett. a), C.d.S., dei quali risponderanno invece il genitore o il tutore secondo le regole generali dell’articolo 2 della L. 689/1981. Infatti, l’accertamento dell’assunzione di alcolici da parte di conducenti minorenni determina un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B, nel senso che il conducente minore degli anni diciotto non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l; il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l. Altra sensibile novità in materia di guida in stato di ebbrezza è la modifica apportata alla lett. a) del comma 2 dell’art. 186 C.d.S., laddove viene depenalizzata la condotta di chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non oltre 0,8 g/l, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500 a €. 2.000.
Non più reato, ma mero illecito amministrativo. Abolitio criminis dunque e, di conseguenza, se il procedimento dovesse essere pendente, l’indagato avrebbe diritto all’archiviazione o alla sentenza assolutoria perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La sanzione amministrativa indicata è aumentata di un terzo qualora l’illecito sia commesso da uno dei soggetti indicati dall’art. 186 bis C.d.S.. Inoltre, all’accertamento della violazione consegue ex lege la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, oltre la decurtazione di 10 punti dalla patente. Anche per chi viene “pizzicato” alla guida del veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, sono state aumentate le sanzioni. In particolare, è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo edittale della pena, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; è raddoppiato, inoltre, il periodo di fermo amministrativo del veicolo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale; è disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ed il conducente abbia provocato un incidente stradale; per i conducenti di cui all’art. 186 bis C.d.S. che hanno provocato incidenti stradali, le pene previste dall’art. 186, comma 2, lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà;
infine, nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell’art. 186 bis, c.2, C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Per quanto riguarda la confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso aIcolemico oltre 1,5 g/l o in caso di rifiuto di accertamenti, occorre premettere che, conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.196 del 26.5.2010, la confisca del veicolo non viene più qualificata come misura di sicurezza patrimoniale. Tale circostanza, unitamente all’espresso rinvio alle nuove disposizioni dell’art. 224 ter C.d.S., introdotto dall’articolo 44 della L. 120/2010 conseguente alla nuova formulazione dell’art. 186, comma 2, letto c), C.d.S., induce a ritenere che la confisca di cui si parla abbia assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria degli illeciti penali sopraindicati. Detto intervento della Consulta ha determinato la necessità di eliminare dalla nuova previsione normativa l’inciso secondo cui la confisca doveva essere disposta ai sensi del comma 2 dell’articolo 240 del codice penale. Di conseguenza, nei casi soprarichiamati, ai fini del sequestro del veicolo, trovano applicazione le procedure di cui all’art. 213 C.d.S, in quanto compatibili. Tuttavia, per espressa previsione dell’ultimo periodo del comma l dell’art. 224 ter C.d.S, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 213 C.d.S, che consentono l’affidamento della custodia del veicolo sequestrato al trasgressore, gli operatori di polizia che accertano gli illeciti in argomento dovranno sempre provvedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cui all’art. 214 bis C.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982. Dopo la condanna per i reati sopraindicati, secondo le disposizioni dell’art. 224-ter C.d.S., il veicolo sequestrato è per l’effetto oggetto di confisca con provvedimento del Prefetto. All’art.186, comma 2 bis, C.d.S. viene previsto che sia disposto il fermo amministrativo del veicolo condotto dal conducente in stato di ebbrezza alcolica che abbia provocato un incidente stradale. A tal fine, l’art. 224 ter stabilisce che l’operatore di polizia stradale provveda a disporre il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni mentre il restante periodo di fermo sarà disposto dal giudice con la sentenza di condanna. Il fermo amministrativo provvisorio è quindi disposto secondo le procedure dell’art. 214 C.d.S, in quanto compatibili. Tuttavia, anche in questo caso, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 214 C.d.S, non potrà essere disposto l’affidamento della custodia del veicolo al trasgressore ma gli operatori di polizia che accertano l’illecito in argomento dovranno sempre provvedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cui all’art. 214 bis C.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982.

 

3) Guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti

Anche in relazione alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono state apportate decisive modifiche quale, in primis, la previsione di un aumento del minimo edittale (da tre a sei mesi) della pena prevista. Non solo. E’ altresì disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale, mentre per i “famosi” conducenti di cui all’art. 186 bis C.d.S. le pene previste dall’art.187 C.d.S. sono aumentate da un terzo alla metà. Infine, nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell’art. 186 bis C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida. Importanti novità, attraverso la previsione dell’art. 187 comma 2 bis, C.d.S., sono state introdotte in merito alle modalità di accertamento dello stato di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti. La nuova norma ha previsto che, qualora le prove non invasive forniscano esito positivo, oppure quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possano essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossico logici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale ovvero su campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario nominato ausiliario di polizia giudiziaria degli organi di polizia stradale procedenti. Occorre ricordare, però, che questa richiamata disposizione sarà operativa solo dopo l’emanazione di un decreto interministeriale che determini le caratteristiche degli apparecchi per l’analisi dei campioni prelevati, nonché le modalità di effettuazione delle stesse.
Per effetto della completa riformulazione del comma 3 dell’art. 187 C.d.S, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagneranno il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’ effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Anche in caso di guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti, ovvero in caso di rifiuto dei relativi accertamenti, la confisca del veicolo appartenente al conducente ha assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria. Per il relativo sequestro, perciò, troveranno applicazione le medesime disposizioni dell’art. 224-ter C.d.S..

 

4) Uso della bicicletta

Sono state inserite nuove disposizioni anche in relazione all’uso della bicicletta. Ora, per la conduzione dell’antico velocipede non è più previsto l’obbligo per i minori di anni 14 di indossare il casco. L’uso del casco sarà meramente facoltativo anche per i più piccoli. Una rilevante modifica (all’art. 182), sempre in materia di bicicletta, è quella che ha introdotto l’obbligo per chi circola fuori dai centri abitati di indossare un giubbotto retroriflettente ad alta visibilità, ovviamente nelle ore serali.

 

5) Applicazione dell’art. 219 bis C.d.S., ai conducenti di veicoli per i quali non richiesta la patente.

L’articolo 43 della L. 120/2010, modificando l’art. 219 bis C.d.S, ha soppresso la previsione contenuta nella precedente formulazione della stessa norma, secondo la quale le misure della sospensione, della revoca o del ritiro della patente, nonché la decurtazione di punti, potevano essere applicate al conducente titolare di patente anche quando la violazione da cui le misure discendevano era stata commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente di guida. Inoltre, il medesimo articolo ha introdotto due nuovi commi (3 ter e 3 quater) nel art. 219. Il primo prevede che, se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato. Il comma 3 quater, invece, prevede che, in caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 186, comma 2, lett. b) e c) e 187, la conseguente revoca della patente ad uno dei conducenti professionali indicati nell’articolo 186 bis, costituisce giusta causa di licenziamento, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile.