Andrea Mandolesi

Le nuove regole sui rimpatri

 

Il decreto legge n. 89 del 23 gugno 2011, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2044/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari” è stato definitivamente approvato dal Senato.

 

Di seguito le principali e rilevanti modifiche.

 

Articolo 1. Cittadini Ue e loro familiari.

Lettere b) – f).

 

E’ stato soppresso l’obbligo del visto d’ingresso per il diritto di soggiorno fino a 3 mesi del familiare non comunitario. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della diponibilità delle risorse sufficienti al soggiorno oltre i 3 mesi, deve essere valutata la situazione complessiva personale dell’interessato, in particolare le spese di alloggio a qualsiasi titolo sia. Per l’iscrizione anagrafica dei familiari, sarà sufficiente un documento rilasciato dall’autorità del Paese d’origine. La verifica delle condizioni per il mantenimento del diritto di soggiorno può essere disposta solo in presenza di ragionevoli e fondati dubbi. Il possesso del documento di iscrizione non è più condizione necessaria per il mantenimento del diritto.

 

Lettera g).

 

Sono stati modificati i presupposti per limitare il diritto di ingresso e di soggiorno. Tra i cosiddetti motivi di sicurezza dello Stato, infatti, vi rientrano anche le eventuali condanne per i delitti contro la personalità dello Stato. In caso di allontanamento del comunitario per “motivi imperativi di sicurezza”, la minacci ai diritti della persona o della incolumità pubblica deve essere concreta, effettiva e sufficientemente grave, laddove, invece, prima della conversione era solamente concreta e attuale. E’ aumentata la competenza del Prefetto in materia di provvedimenti di allontanamento. Infine, l’immediata esecutività del provvedimento è subordinata alla incompatibilità con la civile e sicura convivenza della permanenza sul territorio del cittadino comunitario.

 

Lettera h).

 

Il ricorso all’assistenza sociale da parte del comunitario non è causa automatica di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso. Una volta cessato il diritto a permanere e qualora resti inottemperato il primo ordine di allontanamento, il prefetto, valutato il singolo caso, emette un nuovo provvedimento, immediatamente eseguito dal questore. La differenza rispetto alla precedente normativa è che l’inottemperanza non costituisce più reato.

 

Lettera i).

 

L’Italia rispnde entro 2 mesi alla richiesta di informazioni su un proprio cittadino da parte di uno stato membro.

 

Articolo 2. Modifiche al Codice di procedura penale.

 

Sono estese ai familiari le modalità di allontanamento dall’Italia del cittadino comunitario.

 

Articolo 3. Cittadini extracomunitari.

 

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato dal questore. Inoltre, per agevolare l’uscita degli irregolari, chi verrà sorpreso alle frontiere in uscita dall’Italia non sarà denunciato per ingresso e soggiorno illegale.

 

Espulsione.

 

L’espulsione (di competenza del Prefetto) è disposta caso per caso. Può essere decisa anche per il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno o per il superamento dei 3 mesi del permesso di soggiorno breve (rilasciato per visite, turismo, affari).

 

Accompagnamento alla frontiera.

 

L’accompagnamento è limitato ai casi di rischio di fuga, permesso scaduto o fraudolento, mancato allontanamento volontario, quando ci sia stata condanna penale etc.

 

Allontanamento volontario.

 

In tutti gli altri casi viene concesso un termine per la partenza volontaria su richiesta dell’interessato a cui il questore potrà applicare misure per assicurarne l’effettività. In caso di mancato rispetto dell’ordine è prevista una multa da 3 mila a 18 mila euro, mentre il divieto di reingresso può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 anni. Lo straniero, inoltre, deve dimostrare di avere risorse sufficienti per mantenersi nel periodo concesso per l’allontanamento volontario. Il questore gli chiede altre garanzie, quali la consegna del passaporto, oppure l’obbligo di dimora e di presentazione. Detto provvedimento viene quindi comunicato al Giudice di pace entro 48 ore e quest’ultimo avrà altre 48 ore per convalidarlo. Qualora lo straniero violi anche solo una delle misure, può essere espulso senza ulteriore nulla osta.

 

Lettera d). Trattenimento nei CIE.

 

Lo straniero può essere trattenuto nei Cei se sussistono situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento. Il fermo sarà disposto per il tempo strettamente necessario e nel Cie più vicino tra quelli esistenti o creati dall’Interno e potrà essere motivato anche dalla necessità di prestare soccorso allo straniero. In alternativa, è previsot che il questore possa trattenere il passaporto o disporre l’obbligo di dimora o di anche presentazione periodica presso un ufficio di pubblica sicurezza territorialmente competente.

 

Articolo 3, comma 1. Lettera d).

Trattenimento.

 

Lo straniero irregolare deve restare nel Cie per 30 giorni, ma questo periodo può essere prorogato di altri 30 giorni se si verificano difficoltà sull’accertamento dell’identità o sull’acquisizione dei documenti di viaggio. La permanenza nei centri può essere allungata di ulteriori 60 giorni più altri 60 giorni, per un totale di 180 giorni, periodo che non può essere superato. Se in questo periodo non fosse stato possibile procedere con l’allontanamento dello straniero, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per altri 60 giorni, fino ad un massimo di un anno. Se non è possbile trattenere il clandestino del Cie o se è trascorso il periodo di permenenza nel centro, il questore può ordinare l’espulsione che deve avvenire entro 7 giorni.

 

Lettera d).

Sanzioni.

 

Salvo giustificato motivo, la mancata ottemperanza all’ordine di espulsione impartito dal questore è sanzionata con una multa da 10 mila a 20 mila euro. L’importo scende anche fino a 6 mila, se l’espulsione dello straniero è stata disposta in base alla norma che prevede il programma di rimpatrio volontario e assistito.

 

Nella valutazione della condotta dello straniero il giudice deve anche valutare se al cittadino irregolare sia stata stata consegnata la documentazione prevista in caso di espulsione. Il giudice deve poi acccertare la cooperazione dello straniero all’esecuzione del provvedimento di espulsione.

 

Nel caso di inottemperanza dell’ordine di espulsione il procedimento nei confronti dello straniero irregolare sarà penale e non davanti a un giudice di pace.

 

Nel caso, invece, di allontanamento dello straniero dal Cie può essere adottato un nuovo provvedimento di trattenimento, la cui durata massima è di 18 mesi.

 

Lettera e). Rimpatri.

 

Quando lo straniero è ammesso al programma di rimpatrio, il prefetto ne dà notizia al questore competente che sospende eventuali provvedimenti a carico. Se l’interessato però si sottrae al programma di rimpatrio, il questore ne ordina l’accompagnamento immediato alla frontiera.

 

Lettera e), f) e g).

 

Le disposizioni sul rimpatrio assistito non si applicano se c’è rischio di fuga o se l’interessato è già stato raggiunto da provvedimenti di espulsione o se sia destinatario di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo.

 

Lettera g) bis. Minori.

 

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio o lavoro ai minori non accompagnati, previo parere del Comitato per i minori stranieri.

 

Articolo 4.

 

Il giudice di pace è competente sui reati legati all’inottemperanza ai provvedimenti che dispongono il termine per la partenza volontaria e all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.