Andrea Mandolesi

Riforma del codice di procedura civile

 

E’ stata di recente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2009, il disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonchè in materia di processo civile“, contenente, appunto, la riforma del processo civile.

 

La suddetta novella, che riguarda i processi instaurati dopo il 4 luglio, introduce importanti modifiche su tutto il corpo del codice di rito. La riforma modifica sensibilmente il processo civile, anche e soprattutto nella direzione della ragionevole durata.

 

Ma vediamo, sinteticamente, quali sono le principali novità.

 

Di sicuro interesse è la nuova previsione in materia di competenza per valore: il nuovo art. 7 eleva a € 5.000,00, la competenza per valore della cause del giudice di pace. Per le cause di risarcimento del danno, prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, il valore passa da € 15.493,71, come stabiliva la vecchia disciplina, a euro 20.000,00.

 

Viene introdotta, inoltre, un’apposita competenza per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali; tuttavia, si badi bene, per tali cause non si applicano le norme per le controversie in materia di lavoro di cui al libro secondo, titolo IV, del codice (nuovo ult. comma art. 442): queste cause, quindi, saranno trattate secondo il rito ordinario.

 

Altra modifica rilevante riguarda l’eccezione di incompetenza di cui all’art. 38, primo comma, secondo cui, in base al vecchio testo, l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 devono essere rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Ora, per effetto della riforma, il citato articolo prevede che: “L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata”. La mancata eccezione nel termine suddetto ne comporta l’inevitabile decadenza: pertanto, è previsto che l’avvertimento di cui al n. 7 dell’art. 163 c.p.c., riferito agli elementi essenziali dell’atto di citazione, debba essere dato al convenuto in richiamo espresso anche alle evenienze ex art. 38 citato. Il potere del giudice di rilevare d’ufficio le incompetenze (fuori dalle ipotesi di quella territoriale derogabile) sopravvive, però, in ogni caso. La novità va anzitutto colta in prospettiva dell’impugnazione: se non è stata tempestivamente sollevata l’eccezione di incompetenza e questa non è stata rilevata dal giudice d’ufficio, l’impugnazione è preclusa. Quanto, infine, alla forma del provvedimento, secondo il nuovo dettato, l’ordinanza sostituisce la sentenza.

 

Altra modifica di evidente interesse, soprattutto per gli addetti ai lavori, è quella in materia di spese e sanzioni. In buona sostanza, per effetto della novella, vengono ritoccate le norme sottese alla regolamentazione delle spese di lite ed innalzati i poteri sanzionatori del Giudice per chi, a vario titolo, rallenti la durata fisiologica e ragionevole del procedimento. In particolare, il primo comma dell’art. 91 c.p.c., ha inserito che il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”. L’art. 92 c.p.c., invece, interviene sulla possibilità, fuori della soccombenza reciproca, della compensazione delle spese e aggiunge un altro elemento restrittivo; ovvero, che concorrano “altre gravi ed eccezionali ragioni”. Si cerca, cioè, di ridurre il sin troppo diffuso fenomeno della compensazione delle spese di lite. Sarebbe auspicabile che un siffatto intervento legislativo possa, finalmente, disincentivare la prassi, ahimè dilagante, dell’iniziare una causa sempre e comunque (a prescindere cioè, dalle reali ragioni dell’attore) a danno, ovviamente, del povero e ignaro cliente!!! 

 

Da ultimo, sempre in materia di spese e sanzioni, viene aggiunto un terzo comma all’art. 96 c.p.c.: “quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

 

Altra novità di rilievo è quella riguardante le misure di cosiddetta coercizione “indiretta“: il nuovo art. 614-bis c.p.c., infatti, prevede un rafforzamento delle condanne giudiziali aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili o obblighi di non fare. La nuova norma prevede che, con il provvedimento di condanna, il giudice possa fissare la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

 

Importante novità riguarda i termini per impugnare. In primis, vengono ristretti i tempi per le riassunzioni del processo. L’art. 50 c.p.c. riduce da 6 a 3 mesi (dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito) il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente (in mancanza di apposito termine giudiziale). Allo stesso modo, sono modificati da 6 a 3, i mesi per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto, ex art. 305 c.p.c. Tre mesi anche per la richiesta di fissazione dell’udienza di prosecuzione, dopo la cessazione della causa di sospensione, ex art. 297 c.p.c. Ancora tre mesi il termine massimo che il giudice può concedere per la sospensione su istanza delle parti dell’art. 296 c.p.c. E ancora. Tre mesi, non più un anno, il termine dopo il quale si produce estinzione del processo per inattività delle parti, ex art. 307, I comma, c.p.c. Sempre tre mesi, invece di sei, il termine massimo che il giudice è autorizzato a fissare ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 307. Tre mesi ancora, invece di sei, dalla notificazione della sentenza d’appello, il termine per la riassunzione davanti al primo giudice, in caso di rinvio allo stesso ex art. 353 c.p.c. Per quanto riguarda, invece, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio (ex. art. 392 c.p.c.) questa potrà aversi non oltre tre mesi (non più 1 anno) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione. Infine, viene ridotto a sei mesi il termine lungo annuale per l’esercizio dell’onere dell’impugnazione e quindi per il passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 327 c.p.c.

 

Novità riguardano, inoltre, la procura alle liti e le norme relative alle CTU (consulenze tecniche d’ufficio).

 

Iniziando dalla procura alle liti, l’art. 182 II comma, c.p.c., in relazione al rispetto del termine perentorio assegnato alle parti “per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”. L’osservanza del termine, infatti, “sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. 

 

Il primo comma dell’art. 191 c.p.c. viene riformulato allo scopo di accelerare la consulenza tecnica. Il giudice istruttore, infatti, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, VII comma, o con altra successiva ordinanza, “nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza, nella quale il consulente deve comparire”. La riformulazione del terzo comma dell’art. 195 c.p.c. completa la velocizzazione della procedura della consulenza imponendo che “la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”.

 

Altre modifiche concernono il contenuto della sentenza, che dovrà contenere, ai sensi del n. 4 dell’art. 132, non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. La nuova norma va certamente collegata alla contestuale modifica del primo comma dell’articolo 118, disp. att., secondo cui “La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, nonché al nuovo articolo 360 bis che prescrive, tra le ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione, il caso in cui il provvedimento impugnato abbia deciso “le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte”. Il dato normativo testuale dell’art. 118 c.p.c, pare quindi obbligare il giudice, nella stesura della sentenza, al richiamo dei conformi precedenti giurisprudenziali.

 

In merito alla pubblicità della sentenza, alla previsione dell’art. 120 c.p.c. relativa all’ordine di inserzione per estratto in uno o più giornali, è stata aggiunta la possibilità dell’inserzione “per estratto ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche, televisive o in siti internet”.

 

L’art. 184 bis (rimessione in termini), viene anteposto e si aggiunge all’art. 153 diventandone il secondo comma. Mentre prima della riforma la rimessione in termini operava solo riguardo alle decadenze dei mezzi istruttori già ammessi, oggi è destinata ad operare in maniera generalizzata. Di sicuro, è destinata ad operare sulle decadenze dalle eccezioni ex art. 167 c.p.c..  Non chiara è l’applicabilità della norma con riferimento ai mezzi di impugnazione.

 

In relazione alla testimonianza scritta, l’art. 257 bis introduce la possibilità per il giudice di disporre l’assunzione della deposizione testimoniale attraverso risposta scritta ai quesiti su cui il teste deve essere interrogato. Infatti, al primo comma prevede che”Il giudice, su accordo delle parti, e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato”; mentre, l’ultimo comma precisa che il giudice, “esaminate le risposte, o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato”. Il grosso della disciplina della testimonianza scritta sta nelle disposizioni di attuazione, tra le quali viene inserito l’art. 103 bis (modello di testimonianza) che prescrive che essa sia resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto ministeriale, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione. Oltre a una puntigliosa elencazione di modalità l’articolo stabilisce che il modulo “deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo”.

 

La riforma introduce, al quarto comma dell’art. 300 c.p.c., la previsione dell’interruzione del processo allorquando l’evento interruttivo riguardi la controparte contumace e venga dichiarato e documentato dall’altra parte.

 

Altra novità, per ciò che riguarda la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, norma ispirata a favore della ragionevole durata del processo. L’art. 345 terzo comma viene così riscritto: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili”.

 

Infine, in relazione al cosiddetto calendario del processo, la novella introduce l’art. 81 bis disp. att. che prescrive che il giudice, “sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati”. Naturalmente “i termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti”. Tuttavia, “la proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini”.