Andrea Mandolesi

Daspo e calciatore professionista

 

E’ applicabile al calciatore professionista il divieto di accedere alle competizioni sportive?

 

Secondo la recente pronuncia del TAR pugliese pare proprio doversi dare una risposta affermativa.

 

Il cosiddetto Daspo (ovvero, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive) è una misura di prevenzione utilizzata per salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza di quei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Trattasi di una vera e propria restrizione che può essere applicata a quelle categorie di soggetti, anche minori degli anni diciotto ma maggiori di quattordici, ritenuti pericolosi per lo svolgimento dell’attività sportiva in senso lato.

 

La preannunciata decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha respinto l’istanza cautelare collegata al ricorso principale, proposta da un calciatore professionista contro l’inibizione ad accedere agli stadi per due anni.

 

Precisamente, l’organo giudicante ha ritenuto pienamente valido e per l’effetto non meritevole di sospensione cautelare, il provvedimento adottato dal Questore di Potenza poiché “il divieto di accesso agli stadi non incide sulla attività di calciatore professionista del ricorrente”. Anzi,  ha aggiunto il Tribunale, la stessa qualifica di giocatore professionista determina una responsabilità  ulteriore sul soggetto, intesa ad evitare problematiche di ordine pubblico nel corso della manifestazioni sportive.

 

Il Tribunale amministrativo, a mio modestissimo avviso ben ragionando, ha ritenuto che  lo status di calciatore professionista gli attribuisca una sorta di responsabilità qualificata. In effetti, non sembra potersi non condividere una simile conclusione laddove si consideri che il mondo sportivo dovrebbe, quanto meno in linea di principio, ispirarsi ai valori di lealtà, probità e correttezza.

 

Questo il testo del provvedimento.

 

 

T.A.R.

Puglia – Lecce

Sezione I

Ordinanza 22 ottobre 2008, n. 956

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente, relatore

LUIGI VIOLA Consigliere

CARLO DIBELLO Referendario

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 22 Ottobre 2008

Visto il ricorso 1453/2008 proposto da:

…omissis…

conto:

…omissis…

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto 27 agosto 2008 n. 1699/2008/II/Div. Ant., notificato il 1 settembre 2008, con cui il Questore della Provincia di Potenza ha vietato al ricorrente “… di accedere per anni due, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, durante lo svolgimento degli incontri di calcio cui partecipano le rappresentative Nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C1 (gironi A e B), C2 (gironi A, B e C), Interregionale (gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I), per i campionati regionali della Puglia e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, con salvaguardia al lavoro relativamente all’attività agonistica svolta al medesimo….”; nonché di ogni altro atto conseguente, collegato, connesso e/o consequenziale ivi compresa la nota 16 luglio 2008 di avvio del procedimento;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

 

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELL’INTERNO – ROMA

QUESTURA DI POTENZA

 

Udito il relatore Pres. Aldo Ravalli e uditi altresì per le parti l’Avv. Pellegrino e l’Avv. dello Stato Tarentini;

 

Considerato, quanto alla competenza territoriale, che appare evidentemente doversi far riferimento al criterio di collegamento del forum commissi delicti;

 

Considerato che, il divieto di accesso agli stadi non incide sulla attività di giocatore professionista del ricorrente (Lega Pro, I Divisione, girone B);

 

Considerato che lo status di giocatore professionista crea un obbligo in più quanto ad evitare situazioni che possono portare negli stadi a problemi di ordine pubblico;

 

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

 

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

 

P.Q.M.

 

Respinge (Ricorso numero 1453/2008) la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 22 Ottobre 2008

Aldo RAVALLI – Presidente, estensore

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22 ottobre 2008.