Andrea Mandolesi

Ancora sui tassi (usurai) bancari…

Un breve aggiornamento in materia di usura bancaria.

Sono partite le prime contestazioni alle Banche al fine di ottenere chiarimenti sui tassi applicati ai mutui.

La risposta degli istituti di credito non si è fatta attendere, né il suo contenuto ci ha sorpresi più di tanto.

Se qualcuno pensava che la Banca avrebbe “calato le brache” restituendo il maltolto si sbagliava di grosso.

Personalmente, non avevo dubbi sulla sua resistenza. D’altronde, siamo realistici, la Banca ha troppo potere di posizione per mollare l’osso alla prima richiesta del consumatore.

Se si vuole ottenere qualcosa appare più che mai necessario il ricorso all’autorità giudiziaria.

A mio modesto avviso, anche il ricorso al cosiddetto Arbitro Bancario Finanziario, pur essendo non vincolante per il futuro (nel senso che a prescindere dalla sua decisione il consumatore potrà eventualmente ricorrere all’autorità ordinaria), potrebbe risultare una perdita di tempo proprio per effetto del suo non essere vincolante per il destinatario. Ergo, la Banca potrebbe fregarsene e il cliente sarebbe comunque obbligato ad agire giudizialmente.

Ad ogni buon conto, come dicevo, le Banche stanno rispondendo picche, adducendo la non usurarietà dei tassi applicati ai mutui alla luce della impossibilità, a loro dire, di considerare ai fini del calcolo del tasso soglia anche quello di mora (quando quest’ultimo non sia stato richiesto).

Ovvio che non possiamo accettare né tanto meno condividere una simile difesa, stante, come più volte ribadito, l’istantaneità del reato di usura che si consuma immediatamente al momento della pattuizione degli interessi usurari, indipendentemente dalla loro richiesta.

Ovvero, ciò che rileva ai fini del calcolo dell’usurarietà degli interessi è il momento della loro pattuizione indipendentemente da quando (e se) gli interessi oltre soglia siano stati o meno pagati.

Al contempo, la Banca d’Italia, che non è parte coinvolta ma viene semplicemente informata quale organo di controllo, risponde testualmente che “nello svolgimento dell’attività di vigilanza, la Banca d’Italia verifica, in occasione degli accertamenti ispettivi, la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e delle prescritte segnalazioni trimestrali nonché la corretta pubblicizzazione, presso gli sportelli degli intermediari, delle tabelle con i “tassi soglia”; esamina gli esposti presentati dalla clientela bancaria e finanziaria e svolge gli approfondimenti di competenza, adottando nei confronti dell’intermediario le misure ritenute opportune nelle circostanze specifiche e segnalando, ove del caso, all’Autorità giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale riscontrati”. Inoltre fa presente che “non rientra fra le sue competenze la risoluzione di eventuali controversie su singole posizioni contrattuali, essendo la verifica dell’usurarietà dei tassi applicati e le conseguenti valutazioni di carattere civile e/o penale rimesse esclusivamente al vaglio dell’Autorità giudiziaria”.

To be continued….