Andrea Mandolesi

Il decreto anti crisi

 

Il decreto legge recentemente varato dal Governo per contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria è entrato in vigore il 29.11.2008 e prevede le seguenti principali novità di carattere fiscale.

 

  • BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE

È riconosciuto un bonus straordinario ai soggetti residenti al cui reddito complessivo concorrano esclusivamente una o più delle seguenti categorie di reddito: redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi ad esso assimilati, redditi di pensione, redditi derivanti da attività commerciali o da lavoro autonomo non esercitate abitualmente e redditi fondiari, esclusivamente in concomitanza con i redditi sopra evidenziati, di ammontare non superiore ad € 2.500. Detto bonus spetta in base al numero dei componenti il nucleo familiare e all’ammontare del “reddito complessivo familiare” (dato dalla somma del reddito complessivo di ciascun componente) esistenti nel 2007 ovvero nel 2008, come di seguito illustrato:

 

 

REDDITO FAMILIARE COMPLESSIVO

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

AMMONTARE BONUS

Titolari di pensione non superiore ad € 15.000

Unico componente

€ 200

non superiore ad € 17.000

2 componenti

€ 300

non superiore ad € 17.000

3 componenti

€ 450

non superiore ad € 20.000

4 componenti

€ 500

non superiore ad € 20.000

5 componenti

€ 600

non superiore ad € 22.000

Più di 5 componenti

€ 1.000

non superiore ad € 35.000

con componenti portatori di handicap, Alle condizioni di cui all’art. 12, comma 1, TUIR

€ 1.000

 

 

 

I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta al sostituto d’imposta ovvero all’Agenzia delle Entrate, utilizzando lo specifico modello che verrà approvato a breve.

 

  • DETASSAZIONE C.D. “PREMI PRODUTTIVITA”

Con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000, è prorogato per il periodo 1.1 – 31.12.2009 l’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di “premi produzione”, su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000.

 

Non è invece prorogata l’agevolazione per le somme relative agli straordinari.

 

  • DEDUCIBILITA’ IRAP AI FINI REDDITUALI

A partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 è ammessa in deduzione la quota del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta.

 

La misura forfettaria del 10% è riferibile all’IRAP dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché del costo per il personale dipendente al netto delle deduzioni relative (ad es. cuneo fiscale).

 

Oltre all’introduzione a regime della parziale deducibilità dell’IRAP è prevista la possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli anni precedenti a causa della totale indeducibilità dell’IRAP. A tal fine, i soggetti che alla data del 29.11.2008 non hanno presentato l’istanza di rimborso (presumibilmente la maggioranza dei contribuenti) dovranno presentare un’istanza in via telematica riferita ai 4 anni precedenti al momento di presentazione dell’istanza, ossia al termine stabilito dall’art. 38, DPR n. 602/73.

 

  • ESIGIBILITA’ DIFFERITA DELL’IVA

Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011 è prevista l’applicazione della “esigibilità differita dell’IVA anche con riferimento alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione, con esclusione:

 

  • delle operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi speciali IVA;

 

  • delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l’IVA con applicazione del reverse charge.

 

L’IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell’operazione, risulta quindi esigibile al momento del pagamento. Va evidenziato che, conseguentemente, l’IVA a credito risulta detraibile per l’acquirente/committente quando l’imposta diviene esigibile (al pagamento).

 

La nuova disposizione[1] prevede tuttavia che, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile a meno che l’acquirente/committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

 

Per beneficiare dell’esigibilità differita, la fattura dovrà riportare l’apposita annotazione, in mancanza della quale l’imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell’operazione.

 

  • REVISIONE STUDI DI SETTORE

Per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell’economia o aree territoriali, è previsto che gli studi di settore possano essere integrati con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che potrà essere emanato anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi di settore.

 

  • RIVALUTAZIONE IMMOBILI

È prevista la possibilità, per società di capitali, enti commerciali, snc e sas che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni immobili.

 

La rivalutazione, che ha per oggetto i beni immobili, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce, va effettuata nel bilancio 2008 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

 

La rivalutazione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva, da computare in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione nella misura del 10% per gli immobili ammortizzabili e del 7% per gli immobili civili.

 

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione e pertanto in generale dal 2011.

 

Nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

 

  • RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con la modifica delle misure di riduzione delle sanzioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, sono ridotti i costi per l’effettuazione del ravvedimento operoso. La sanzione ridotta, da versare contestualmente alla rimozione delle violazioni commesse ed alla corresponsione degli interessi, è stabilita nelle seguenti misure:

 

 

Ravvedimento

Riferimento art. 13, D.Lgs. n. 472/97

Riduzione prima del 29.11.2008

Riduzione

dal 29.11.2008

per omesso/insufficiente versamento entro 30 giorni (c.d. “ravvedimento breve”)

lett. a)

1/8

1/12

per tutte le violazioni (c.d. “ravvedimento lungo”)

lett. b)

1/5

1/10

per omessa dichiarazione

lett. c)

1/8

1/12

 

 

 

Per effetto di tali riduzioni, la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell’insufficiente/omesso versamento dei tributi, considerato che la sanzione base è pari al 30%, passa dal 3,75% al 2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni e dal 6% al 3% in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

 

La nuova misura ridotta trova applicazione con riferimento al ravvedimento operoso perfezionato dal 29.11.2008, a prescindere dalla data della violazione.

 

  • OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

È previsto l’obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

 

Le società già costituite alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall’entrata in vigore del Decreto.

 

Tale obbligo si applica anche ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, i quali dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi l’indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29.11.2009.

 

  • ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’INVITO AL CONTRADDITORIO

Modificando quanto precedentemente previsto, il Decreto in esame prevede che:

 

  • l’invito al contraddittorio inviato dall’Ufficio al contribuente deve ora contenere anche l’indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, i motivi che hanno determinato l’individuazione di maggiori imposte, i periodi di imposta suscettibili di accertamento ed il giorno e luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;

 

  • il contribuente può prestare adesione al contenuto dell’invito con riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo, in luogo della riduzione a 1/4 prevista in caso di accertamento con adesione. A tal fine è necessario, entro il 15° giorno antecedente alla data fissata per il contraddittorio:

 

  • o effettuare la comunicazione all’Ufficio, utilizzando il modello approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10.9.2008 previsto per comunicare l’adesione ai PVC;

 

  • o versare le somme dovute.

 

Tale possibilità non è ammessa con riguardo agli inviti preceduti da PVC definibili ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97, per i quali non è stata prestata adesione, con riferimento alle maggiori imposte relative alle violazioni indicate nei PVC che consentono l’emissione di accertamenti parziali ex art. 41-bis, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 5, DPR n. 633/72.

 

Le novità in esame si applicano agli inviti al contraddittorio emessi dall’1.1.2009.

 

  • DETRAZIONE 55%

Confermando la detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31.12.2010 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, il Decreto in esame prevede che:

 

  • per le spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010 (tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007), i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, un’apposita istanza, il cui modello verrà pubblicato a breve sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Entro 30 giorni, l’Agenzia delle Entrate comunica l’accoglimento di detta istanza alla quale è quindi subordinata la fruizione della detrazione. Ciò allo scopo di consentire la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessiva dello Stato per ciascun periodo d’imposta. A tal fine, le istanze saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di invio.

 

Qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza è da ritenersi rifiutata (applicazione del c.d. “silenzio – rifiuto”);

 

  • la citata istanza dovrà essere presentata nel periodo 15.1 – 27.2.2009 per le spese sostenute nel 2008 e nel periodo compreso tra il 1.6 ed il 31.12 di ciascun anno per le spese sostenute nel 2009 e 2010;

 

  • per le spese sostenute nel 2008, le persone fisiche che non presentano l’istanza ovvero ottengono il diniego dell’istanza presentata possono beneficiare di una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile da ripartire in 10 rate annuali.

 

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2008, va peraltro evidenziato che nei giorni subito successivi alla pubblicazione del Decreto, sono state annunciate modifiche alle predette disposizioni, volte ad evitare l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni.

 

 

 


[1] In base a quanto stabilito dal Decreto, l’effettiva applicazione di tale disposizione è subordinata all’autorizzazione UE a seguito della quale, tra l’altro, un apposito Decreto ministeriale fisserà il volume d’affari al di sotto del quale i soggetti potranno beneficiare della stessa.