Andrea Mandolesi

Qualche massima di Cassazione penale

Si segnala all’attenzione dei gentili lettori, questa sintetica raccolta di alcune recenti massime della Cassazione Penale.

 

Reati contro l’ordine pubblico – Reati associativi (Sezione VI, sentenza n. 18-25 novembre 2010 n. 41704).

 

La circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione prevista dall’articolo 8 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze e, qualora essa venga riconosciuta e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l’attenuante a effetto speciale.

 

Reati contro la pubblica amministrazione – Omissione atti di ufficio (Sezione VI, sentenza 27 ottobre – 12 novembre 2010 n. 40008).

 

 

Ai fini della configurabilità del reato di omissione di atti di ufficio, la richiesta scritta, dalla cui ricezione decorre il termine di trenta giorni entro il quale il pubblico ufficiale deve compiere l’atto del suo ufficio o rispondere esponendo le ragioni del ritardo, non va confusa con l’istanza che il privato rivolge al pubblico ufficiale per chiedere o sollecitare il compimento dell’atto amministrativo, ma va identificata nella diffida ad adempiere che, una volta scaduti i termini previsti dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, viene indirizzata al pubblico ufficiale per intimargli il compimento dell’atto e metterlo in mora (Nella specie, la Corte ha ravvisato la diffida ad adempiere nella generica rappresentazione fatta dal privato richiedente che, in assenza della soddisfazione della richiesta, si sarebbe proceduto a porre in essere le condizioni per esperire azioni di tutela, ossia non ci si sarebbe attivati per la (sola successiva) diffida ad adempiere o messa in mora).

 

Rati contro la pubblica amministrazione – Peculato (Sezione VI, sentenza 19 ottobre – 25 novembre 2010 n. 41709).

 

 

L’uso privato da parte del pubblico dipendente dell’apparecchio telefonico dell’ufficio non configura il reato di peculato allorquando si tratti di utilizzazioni saltuarie, tali da avere determinato danni al patrimonio della pubblica amministrazione di scarsa entità, risolvendosi tali utilizzazioni in condotte inoffensive del bene giuridico tutelato (Nella specie, è stato rigettato il ricorso del pubblico ministero e del procuratore generale nei confronti di una sentenza di non luogo a procedere che aveva motivato sull’irrilevanza del danno arrecato – circa 75 euro – in un arco temporale di poco più di due anni per contatti di breve durata con un numero ristretto di persone).

 

 

Reati contro la persona – Pornografia minorile (Sezione III, sentenza 11 novembre – 6 dicembre 2010 n. 43246).

 

Il reato di detenzione di materiale pornografico previsto dall’articolo 600-quater del Cp è norma chiusura e residuale, che, per non lasciare impunite alcune condotte di sfruttamento dei minori a fini di pratiche sessuali illegali, copre, come emerge dall’inciso fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 600-ter del Cp, tutte quelle condotte consistenti nel procurarsi o detenere materiale pornografico utilizzando minori (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente dimostrata la piena consapevolezza della detenzione in capo all’agente in ragione del fatto che era risultato accertato che questi aveva finanche offerto tale materiale in cambio di altro mediante messaggio lasciato nella bacheca di un sito di scambio di materiale pedopornografico).

 

Reati contro il patrimonio – Ricettazione (Sezione VI, sentenza 22 settembre 2010-13 gennaio 2011 n. 685).

 

 

Il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, essendo l’abrasione della matricola (che priva l’arma medesima del numero e dei contrassegni di cui all’articolo 11 della legge 18 aprile 1975 n. 110) chiaramente finalizzata a impedirne l’identificazione, ciò dimostrando, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dello stesso della provenienza illcita dell’arma.

 

Reati contro il patrimonio – Truffa (Sezione II, sentenza 12 novembre -22 dicembre 2010 n. 44929).

 

L’integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, cioè il titolare dell’interesse patrimoniale leso che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione truffaldina, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata a un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che ovviamente sussista il rapporto causale tra l’induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno. Poichè, quindi, il soggetto passivo del reato, o persona offesa dal reato, è colui che subisce le conseguenze patrimoniali  dell’azione truffaldina, quando non vi sia coincidenza tra tale soggetto e la persona ingannata, la querela proposta solo da quest’ultima è priva di ogni effetto.

 

Stupefacenti – ingente quantità (Sezione VI, sentenza 4-25 novembre 2010 n. 41691).

 

 

In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell’aggravante della quantità ingente (articolo 80, comma 2, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309), il giudice deve tener conto sia della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente e della sua capacità di moltiplicarsi in dose destinate al consumo, sia del dato ponderale relativo alla quantità di droga trattata e utilmente manipolabile. A tal fine, l’ingente quantità va ritenuta quando il quantitativo sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di consumatori, e, pertanto, allorché sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, senza ulteriore riferimento al mercato e alla sua eventuale saturazione: tale riferimento, infatti, non è appropriato rispetto alla ratio della norma e non è facilmente accertabile, anche per il carattere di mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili. In questa prospettiva, non possono, di regola, definirsi ingenti i quantitativi di droghe pesanti (ad esempio, eroina e cocaina) oppure leggere (ad esempio, hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e di cinquanta chilogrammi (Nella specie, è stata ritentua correttamente ravvisata l’aggravante in relazione al quantitativo di grammi 3.350,302 di cocaina, idonea a consentire il confezionamento di oltre diciannovemila dosi medie singole).