Andrea Mandolesi

Massime della Cassazione penale

 

Si segnala all’attenzione dei gentili lettori, questa sintetica raccolta di alcune recenti massime della Cassazione penale.

 

 

Circolazione stradale – Investimento di ciclista (Sezione IV, sentenza n. 40802 del 2008).

 

 

L’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa. (Nella specie, da queste premesse, la Corte ha condiviso la decisione di merito che aveva mandato assolto un automobilista dal reato di omicidio colposo in danno di un ciclista, poiché la ricostruzione tecnica dell’incidente aveva stabilito che il sinistro si sarebbe ugualmente verificato anche laddove l’automobilista avesse rispettato il limite di velocità, onde il superamento del limite, peraltro in misura non particolarmente elevata, doveva ritenersi irrilevante ai fini dell’eziologia dell’incidente, il quale, anche in assenza dell’accertata violazione, si sarebbe ugualmente verificato).

 

 

Guida sotto l’influenza dell’alcool (Sezione IV, sentenza n. 47404 del 2008).

 

 

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada, anche a seguito della riforma di cui al decreto legge n. 117 del 2007, convertito dalla legge n. 160 del 2007, il giudice può pur sempre formare il suo libero convincimento in base a elementi probatori acquisiti che siano diversi dai risultati dell’alcool test, ai sensi dei principi generali in materia di prova. Peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori (come detto, a prescindere dall’esito dell’alcool test) può, il più delle volte, circoscriversi alla sola fattispecie meno grave, ovvero quella prevista alla lettera a) dell’articolo 186, imponendosi per le ipotesi più gravi l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcool tramite il test.  

 

 

Reati contro il patrimonio – Furto con mezzo fraudolento (Sezione V, sentenza n. 43224 del 2008).

 

 

In materia di furto, integra l’aggravante del mezzo fraudolento (ex art. 625 n. 2 c.p.) l’uso da parte dell’autore, per aprire serrature o altri congegni di chiusura, di una chiave non legittimamente venuta in suo possesso, solo se e in quanto egli abbia posto in essere una qualche escogitazione particolare per acquisire la disponibilità della chiave.

 

 

Reati contro il patrimonio – Furto (Sezione V, sentenza n. 44157 del 2008).

 

 

Nel caso di furto di autovettura munita di un antifurto satellitare deve escludersi la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. (esposizione alla pubblica fede), anche laddove l’autovettura sia stata parcheggiata su una strada pubblica. Infatti, in ragione della presenza di un simile sistema di protezione, l’autovettura è sottoposta a una continuativa e diretta vigilanza da parte dell’incaricato della sua protezione (ossia della società di gestione del sistema di rilevamento satellitare) e, con esso, del proprietario.

 

 

Reati contro l’amministrazione della giustizia – Evasione (Sezione V, sentenza n. 43283 del 2008).

 

 

Commette il reato di evasione dagli arresti domiciliari il soggetto che, autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per il solo tempo strettamente necessario ad accompagnare la convivente in ospedale il giorno del parto, si rechi invece, dopo la lascita del figlio, all’anagrafe per la dichiarazione di nascita.

 

 

Reati contro la persona – Diffamazione (Sezione V, sentenza n. 44522 del 2008)

 

 

La cronaca giudiziaria è lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate dal giornalista per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti. In sostanza, se il giornalista si limita a dare notizia dell’adozione del provvedimento giudiziario relativo a un determinato fatto, la notizia che egli diffonde non è quella del fatto in sé e della verità storica di tale fatto, ma quella che concerne l’esistenza del provvedimento giudiziario, onde la condotta del giornalista è scriminata proprio perché si limita a porre il lettore di normale avvedutezza nella condizione di comprendere che la condotta avente rilevanza penale di cui riferisce è comunque soltanto l’oggetto di un determinato provvedimento giudiziario, magari destinato ad avere ulteriori sviluppi. Mentre, se il giornalista riporta un fatto riguardato da un provvedimento giudiziario e lo rilancia come fatto realmente verificatosi, va esente dal reato di diffamazione solo quando dia la prova della verità del fatto stesso e, comunque, per potersi avvalere della scriminante in via putativa, egli è tenuto ad effettuare e dimostrare di avere effettuato i necessari controlli di veridicità prima di pubblicare la notizia.

 

 

Processo penale a carico dei minorenni e perdono giudiziale (Sezione I, sentenza n. 45080 del 2008).

 

 

E’ erronea la decisione del giudice minorile che, nel concedere il perdono giudiziale, abbia fondato la prognosi di futuro buon comportamento, e cioè la ragionevole presunzione che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati, sul solo fatto dell’incensuratezza dell’imputato, giacché l’assenza di precedenti penali è solo uno dei tanti parametri, oggettivi e soggettivi, indicati nell’art. 133 c.p. ai fini della formulazione del giudizio prognostico (art. 169 c.p.). In proposito, se è vero che il giudice può basarsi anche su uno solo di tali elementi, egli deve, in simili casi, dare conto di siffatta scelta discrezionale ed esprimere una puntuale motivazione circa le ragioni per cui un solo dato prevalga in modo così determinante sugli altri parametri. Questa necessità è ancora più stringente nel processo minorile atteso che ad entrare in gioco è la personalità non ancora formata di un minore.

 

 

 Reati contro la famiglia – Maltrattamenti (Sezione VI, sentenza n. 45808 del 2008).

 

 

Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, non è necessario il dolo specifico, ossia che l’agente debba prefiggersi lo scopo di rendere abitualmente dolorosa la vita delle sue vittime, a causa di una inclinazione prevaricatoria, ma è invece sufficiente il dolo generico, ovvero che il soggetto abbia la coscienza e volontà di mantenere abitualmente un comportamento che sia causa di sofferenze e abbia effetto di degradazione dei rapporti con i conviventi.

 

 

Reati contro il patrimonio – Ricettazione (Sezione II, sentenza n. 47631 del 2008).

 

 

In tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata prevista dal comma 2 dell’art. 648 c.p. deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto e cioè non solo con riguardo alla qualità della res provento del delitto. L’aspetto patrimoniale del valore della cosa, infatti, non è né esclusivo, né decisivo, dovendosi considerare ogni elemento della vicenda; il valore della cosa, le modalità e i motivi dell’azione, la personalità del colpevole e la condotta complessiva di quest’ultimo.

 

 

Stupefacenti e coltivazione (Sezione IV, sentenza n. 40819 del 2008).

 

 

La coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope, costituisce un reato di pericolo presunto o astratto, essendo punito ex se il fatto della coltivazione, indipendentemente dalla percentuale di sostanza pura o di principio attivo presente nelle infiorescenze o nelle foglie, pur con la precisazione, fornita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 360 del 1995), che spetta in ogni caso al giudice di merito verificare se la specifica condotta di coltivazione oggetto della contestazione risulti effettivamente e concretamente pericolosa, cioè idonea a ledere e/o porre in pericolo il bene giuridico tutelato, giacché laddove questa risultasse assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato dovrebbe concludersi per la non offensività della condotta, con la conseguente applicazione della disciplina del reato impossibile. (Nella specie, relativa alla coltivazione di 31 piante di canapa indiana, la Corte ha ritenuto sufficientemente motivata la decisione di merito che, pur in assenza di specifico accertamento tossicologico, aveva considerato dimostrata la pericolosità in concreto della piante valorizzando le ammissioni di uno degli imputati, apprezzate come sostanzialmente ammissive del fatto che trattavasi di piante di canapa indiana e delle modalità con cui era stata svolta l’attività di coltivazione; la Corte ha ritenuto l’assunto idoneo a reggere il vaglio di legittimità, pur evidenziando che sarebbe stato dirimentemente preferibile lo svolgimento di un mirato accertamento tossicologico). 

 

 

Stupefacenti e lieve entità (Sezione VI, sentenza n. 45818 del 2008).

 

 

Il fatto di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, DPR n. 309/90, integra una circostanza attenuante ad effetto speciale a norma dell’articolo 63 comma 3 del codice penale, che non si sottrae al giudizio di comparazione ex art. 69 comma 4 del codice penale con le aggravanti eventualmente contestate.