Andrea Mandolesi

Mediazione, sinistri e condominio

Dal 20 marzo scorso, è diventato obbligatorio procedere alla mediazione anche nelle materie condominiali e, soprattutto, nelle responsabilità da circolazione stradale, la cui vigenza era stata posticipata di dodici mesi.

Non solo, quindi, non è stata prevista l’eliminazione del nuovo istituto, così tanto aspramente criticato dall’avvocatura tutta, ma il suo utilizzo è stato esteso anche ad altre materie.

Chissà, come si augurano i consumatori, se l’istituto in esame potrà realmente apportare quei benefici tanto sbandierati in termini di speditezza ed economia processuale.

I dati forniti dagli organi a ciò preposti sembrano dare ragione al nuovo istituto di mediazione. Dai predetti dati risulta che vi sarebbe l’adesione dell’invitato solo nel 30,62% dei casi. Ma il dato di assoluto rilievo è che, nei casi in cui il “chiamato” aderisce, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione.

Personalmente, nonostante le statistiche sembrerebbero dire il contrario, non sono tanto convinto della bontà della procedura di mediazione. Innanzitutto perché il compito di mediare spetta, in ogni caso ed a prescindere da qualsivoglia obbligo di legge, al legale.  Ogni avvocato ha prima di tutto l’obbligo di perseguire gli interessi del proprio assistito. E, per fare ciò, non può che tentare la via della risoluzione amichevole della insorgenda controversia.

L’altro principale motivo che mi fa dubitare sulla reale efficacia dell’istituto de quo è costituito dall’aspetto economico: infatti, attivare la procedura conciliativa non è gratuito. Il consumatore si trova nella condizione di dover sborsare denaro non più una volta sola ma due volte. Come dire, oltre il danno la beffa.

La ratio dell’istituto di mediazione è sicuramente apprezzabile ma ritengo che non si raggiunga lo scopo prefissato. O comunque, anche se parzialmente detto scopo fosse raggiunto, quelli che ne beneficerebbero non sarebbero forse le persone economicamente più deboli.

Ma questo, sia chiaro, è soltanto il mio modestissimo parere.

Ritornando al tema dell’intervento, anche le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

Già dal marzo 2011 è entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010, ovvero: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

C’è stato, inoltre, un progressivo rafforzamento delle sanzioni per la mancata partecipazione si è giunti con la recente modifica all’articolo 8 Decreto Legislativo 28 del 2010 che ha introdotto una sanzione ulteriore per la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Essa non rappresenterà più soltanto un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. ma determinerà l’obbligo per la parte che non si presenta di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa.

Le controversie riguardanti la responsabilità per sinistri stradali, che saranno di certo numerosissime, potranno trovare un’efficace soluzione con la mediazione a condizione che le compagnie assicurative aderiscano alla procedura. Fino a questo momento, infatti, nei casi di chiamata quasi sempre le società assicurative hanno sempre rifiutato l'”invito” alla mediazione. Sarà certamente importante la preparazione e la disponibilità delle compagnie di assicurazione al negoziato, affinché la mediazione in RCA non si esaurisca in una sorta di liquidazione di secondo livello, dopo il tentativo di liquidazione stragiudiziale del sinistro.

Quanto alle controversie vertenti in materia di condominio, un primo problema potrà essere determinato dall’individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina: la norma sembra riferirsi a qualunque controversia in cui sia interessato un edificio condominiale. Non solo. Altri problemi possono porsi circa i poteri dell’amministratore e circa i rapporti tra riservatezza, accordo e deliberazione assembleare di accettazione dell’accordo di conciliazione eventualmente raggiunto. La efficacia della mediazione in simili casi sarà ancora più complicata se si pensi all’alto numero di persone coinvolte nella conciliazione e al tasso di conflittualità che, di solito, è  connaturato in simili controversie.