Andrea Mandolesi

Guida sotto stupefacenti

Merita un breve approfondimento una recente sentenza del Tribunale di Bologna in materia di guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente (Tribunale di Bologna – Sentenza n. 1422 del 16 giugno 2009).

 

Secondo quanto deciso dal Tribunale di merito, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, così come previsto e punito dall’art. 187 del codice della strada, sono necessari sia un adeguato esame chimico su campioni di liquidi biologici, con esito ovviamente positivo, sia l’esecuzione di una visita medica che possa certificare uno stato di alterazione dovuto effettivamente all’assunzione di sostanze proibite.

 

A ben vedere, il giudice bolognese, ritenendo non soddisfacente il solo esame delle urine a provare il reale stato di alterazione psicofisica, ha pronunciato sentenza di assoluzione evidenziando che, la contravvenzione di cui all’art. 187 c.d.s., presuppone e richiede una vera e propria attualità dell’uso della sostanza vietata. Non basta cioè, per fondare una responsabilità penale del conducente, provare lo stato di assunzione di sostanze droganti esclusivamente attraverso un esame delle urine del conducente medesimo.

 

In buona sostanza, nel caso deciso dal Tribunale di merito, il giudice investito della decisione ha ritenuto che l’esame così come eseguito non fosse in grado di provare che l’assunzione dello stupefacente fosse avvenuta immediatamente prima del rilascio dei campioni di urine, ben potendo la rilevata positività significare che l’assunzione fosse risalente nel tempo.

 

E’ bene sapere, infatti, per meglio comprendere la decisione in parola, che in caso di assunzione di cannabinoidi, gli esami effettuati sulle urine possono rilevare una positività in realtà risalente a molto tempo addietro, sino addirittura a tre settimane prima.

 

Nel caso preso in esame dal giudice di Bologna, in effetti, la sostanza riscontrata era proprio cannabis e il giudicante ha ritenuto che gli esami delle urine non fossero da soli sufficienti a fondare una responsabilità penale dell’imputato.

 

E’ oramai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità che, nei casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, a differenza di quanto accade per le ipotesi di guida in stato di ebbrezza, sia necessario, ma non sempre sufficiente, che lo stato di alterazione sia accertato attraverso l’esame dei liquidi biologici (volgarmente, esame delle urine).

 

Ciò significa che non è sufficiente, per potersi fondare la prova del fatto, il ricorso ai soli elementi sintomatici esterni come invece accade per le ipotesi di guida in stato di ebbrezza, come disciplinato dall’art. 186 c.d.s. Deve escludersi pertanto che lo stato di alterazione psicofisica sia desunto da elementi esterni senza che vi sia anche un riscontro della positività effettuato mediante gli esami delle urine.

 

Va da sé che, in tutti i casi in cui sia necessario individuare uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze droganti, gli agenti operanti potranno far ricorso ai suddetti elementi esterni (quali ad esempio, deposizione degli operanti, confessione, circostanze dell’accertamento, andatura di guida, etc.) al fine di decidere se procedere o meno a controlli più approfonditi quale quello delle urine, gli unici, come detto,  in grado di poter fondare una prova del reato.

 

Su questo punto la Corte di legittimità pare essere concordemente univoca laddove richiede la necessità che lo stato di alterazione del conducente dell’auto sia accertato attraverso un esame sui campioni biologici escludendo, invece, il ricorso ai soli elementi sintomatici esterni.

 

In conclusione, sembra potersi affermare che l’esame delle urine sia certamente indispensabile ai fini di una corretta prova del fatto ma che debba essere suffragato da altri elementi che possano dimostrare l’attualità dello stato di alterazione psicofisica. Non sempre, infatti, le tecniche effettuate per l’esame dei liquidi biologici dimostrano, al di la di ogni ragionevole dubbio, che le sostanze vietate siano state assunte poco prima di porsi alla guida di un’autovettura.

 

Il caso sottoposto alla nostra attenzione dimostra proprio questo e il giudice bolognese ha ritenuto che la prova dell’attualità dell’assunzione delle sostanze non potesse essere provata unicamente dagli esami, pur positivi, sulle urine del conducente.

 

Sarà quindi buona prassi operativa degli agenti di polizia quella di coniugare l’accertamento effettuato mediante esame delle urine al riscontro positivo di tutte quelle circostanze rilevanti per la dimostrazione dell’attualità dell’alterazione.